Descrizione
L’articolo 3 del decreto legislativo n.62/2017 interviene sule modalità di ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. L’ammissione alla classe
successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunatamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e,
nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe
in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, possono non
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità.