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Accesso Civico

Riferimenti normativi (Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Descrizione

L’accesso civico ( semplice o generalizzato ) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo ( Art. 5 D.Lgs.33/2013 ).

L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.( Art. 5 D.Lgs.33/2013 ).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.( Art. 5 D.Lgs.33/2013).

Obblighi della scuola

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al
medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. ( Art. 5 D.Lgs.33/2013).

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico

Prof.ssa Serafina Di Salvatore

Al Responsabile della Trasparenza si può presentare la richiesta di accesso civico, ed è la figura che stabilisce le modalità per l’esercizio di tale diritto.

La richiesta può essere inviata tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo: via della Tenuta di Torrenova, 130-00133, ROMA

Indirizzo di posta elettronica: rmic85200l@istruzione.it

P.e.c.:rmic85200l@pec.istruzione.it.:

Telefono: 06/2022705

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.


Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5 c.2).

Per presentare una richiesta di accesso FOIA, è disponibile un apposito modulo da compilare e firmare.

  • Nell’anno 2023 è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato
  • Nell’anno 2022 è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato
  • Nell’anno 2021 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
  • Nell’anno 2020 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
  • Nell’anno 2019 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
  • Nell’anno 2018 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
  • Nell’anno 2017 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato

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