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Organi Collegiali

In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni.

Gli organi collegiali, come indicato dall’Art. 3 T.U. 297/1994, sono previsti per ogni ordine di scuole, la loro funzione è diversa a secondo del tipo di istituzione scolastica e hanno come fine quello di garantirne l’autonomia nel quadro di norme che definiscono competenze e composizione.

A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

  • Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • il Collegio dei docenti;
  • Il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  • Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • Le assemblee studentesche e dei genitori.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Consiglio di Intersezione

È un organo esclusivo della scuola dell’infanzia presieduto dal DS, dagli insegnanti della sezione, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti.

Consiglio di interclasse

È un organo esclusivo della scuola primaria presieduto dal DS, dagli insegnanti delle classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dagli insegnanti di sostegno (se presenti) e da un rappresentante dei genitori degli alunni degli alunni iscritti.

Consigli di classe

Il consiglio di classe è proprio della scuola secondaria di I e II grado, è presieduto dal DS ed è composto dai docenti di ogni singola classe e dai docenti di sostegno (se presenti).

Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori.

Nella secondaria di II grado partecipano due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti, oltre agli insegnanti tecnico-pratici (nella Scuole che presentano tale figura anche se il loro insegnamento si svolgesse in compresenza) che hanno diritto di voto deliberativo.

Sempre nella secondaria di II grado partecipano, solo a titolo consultivo, gli assistenti tecnici addetti alle esercitazioni in laboratorio.

I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori (padre e madre) degli alunni della classe. I genitori hanno diritto di voto e possono proporsi per essere eletti.

L’elezione dei consigli si svolge ogni anno entro il 31 ottobre. I consigli di intersezione, classe e interclasse si riuniscono in orario non coincidenti con le lezioni nell’ambito dell’orario di servizio per un massimo di 20 ore mensili.

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, propone al Dirigente attività per il miglioramento dell’attività formativa, esprime il parere su progetti di sperimentazione e propone attività per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Spettano al consiglio di classe anche altre competenze quali:

  • Le deliberazioni sull’accoglienza degli alunni che chiedono di iscriversi nel corso dell’anno;
  • Le deliberazioni sulla possibilità di iscrizione di alunni provenienti dall’estero o da scuole italiane estere;
  • Le deliberazioni riguardo sanzioni disciplinari a studenti (fino alla sospensione fino a 15 giorni) – nelle scuole secondarie.

 

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i plessi – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.

Il Dirigente Scolastico presiede il CdD e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio. Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni. Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto). Propone al Dirigente la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle classi. Propone, tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, riguardo l’orario dei docenti per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Il CdD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, se sono previste attività didattiche o di formazione e aggiornamento.

Valuta l’azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Il CdD elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione

Consiglio di Istituto

Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale non docente e studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).

Il numero di componenti che ne fanno parte cambia secondo il numero degli alunni iscritti (14 componenti per le scuole con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per le scuole con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)

I rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono eletti dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.

Il CdI viene eletto in prima battuta a maggioranza assoluta o nelle successive votazioni a maggioranza relativa. La figura del presidente del consiglio d’Istituto è incarnata da un componente dei rappresentanti dei genitori, questi delega le funzioni di segreteria ad un membro del consiglio stesso.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a mero titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.

Il consiglio dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. (D.lgs. 297 del 16/04/1994 e succ. mod.)

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva.

Nel dettaglio:

  • Elegge la Giunta Esecutiva: Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, da un ATA e da due genitori (negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e negli Istituti artistici la componente genitori si riduce ad un solo membro e il rappresentante degli studenti è chiamato a coprire il posto vacante). Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Questa ha il compito preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere.

La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d’Istituto.

  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto.
  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa): sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico, per le attività didattiche e organizzative della scuola, approva il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti.
  • Adotta il Regolamento di Istituto: il regolamento d’istituto, su iniziativa del DS, viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il regolamento disciplina le attività della scuola, delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento delle biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite e viaggi d’istruzione, formazione delle classi ecc.)
  • Delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici e del materiale per le esercitazioni.
  • Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici e dei beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.
  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

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