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Nomina ad autorizzato al trattamento dei dati personali docenti

L’art. 4, n. 10, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Descrizione

L’art. 4, n. 10, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi “Regolamento”) –direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta l’Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle “persone autorizzate al trattamento”, ossia le persone fisiche “autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” che, ai sensi del Regolamento, per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

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