In base al D.L. n. 52 /2021 art. 9 ter 1, sino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell‘erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori è tenuto a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 anche nota come “Certificato Verde”.
In base all‘art. 4 ter 1 del D.L. n. 24/2022, fino al 15 giugno 2022, in capo al personale scolastico permane l‘obbligo vaccinale per la prevenzione dell‘infezione da SARS–CoV–2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID–19.
Termini e modi di verifica di tali obblighi sono meglio precisati nella versione aggiornata del seguente prtocollo.
- Circ.n.232: Trasmissione protocollo certificato verde versione aggiornata al 31/03/2022
- Protocollo Certificato Verde Rev.03.2022